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Serie A

Serie A 2024/2025, giudice sportivo quindicesima giornata: una giornata di squalifica a Thiago Motta

Thiago Motta
Turin, Italy, 9th November 2024. Thiago Motta Head coach of Juventus reacts as he looks on prior to kick off in the Serie A match at Allianz Stadium, Turin. Picture credit should read: Jonathan Moscrop Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club league player publications. SPI-3429-0002

Sono due i giocatori fermati dal Giudice Sportivo in vista della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Un turno di squalifica per sia per Liam Henderson (Empoli), che per il Taty Castellanos (Lazio), entrambi giunti al quinto cartellino in stagione e per questo motivo costretti a saltare la prossima giornata. Un turno di stop anche per l’allenatore della Juventus, Thiago Motta “per avere inoltre, al 6° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara” si legge nel comunicato ufficiale.

LE AMMENDE AI CLUB

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di vetro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerose bottigliette in plastica di piccole dimensioni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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