Serie A

Serie A 2023/2024, giudice sportivo quattordicesima giornata: sei calciatori squalificati. Inibito Balzaretti

Federico Balzaretti
Federico Balzaretti - Foto Antonio Fraioli

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la quattordicesima giornata del massimo campionato. Un turno di squalifica, post-espulsione, per Daniel Boloca del Sassuolo e Antoine Makoumbou del Cagliari. Una giornata effettiva di squalifica perché precedentemente diffidati e poi ammoniti nell’ultimo turno Barrenechea (Frosinone), Berardi (Sassuolo), Linetty (Torino), Malinovskyi (Genoa). Da segnalare l’inibizione fino al 12 dicembre per per Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese “per essere, al termine della gara, entrato indebitamente sul terreno di giuoco contestando platealmente in modo irrispettoso l’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Sempre in casa bianconera un turno di squalifica per il direttore generale Collavino.

Questo recita, invece, il comunicato sulle ammende alle società: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di vario genere ed alcuni bengala che costringevano l’Arbitro, al 37° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo. 111/351 Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco quattro bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una piccola bottiglia di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

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