Serie A

Milan, perquisizione della GDF nella sede club: indagati Furlani e Gazidis. Per i Pm club è di Elliott

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L’ad del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Nell’inchiesta, che riguarda la cessione del club rossonero dal fondo Elliott alla Redbird di Gerry Cardinale. La gdf ha effettuato perquisizioni anche nella sede della società rossonera relative all’ufficio dell’amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali. Oltre a Furlani figurano nel registro degli indagati il suo predecessore, Ivan Gazidis, e di due lussemburghesi

La Guardia di Finanza ha perquisito la sede del Milan. Le verifiche riguardano le operazioni legate alla cessione del club da parte di Elliott al fondo RedBird, all’interno della quale diverse cause erano state intentate da Blue Skye. Al momento, da parte di RedBird nessun commento.  Una perquisizione di diversi soggetti coinvolti, che non si è limitata agli uffici, ma che è proseguita anche nelle abitazioni private. L’operazione che ha visto il sequestro di diversa documentazione è terminata circa un’ora fa, ma à ancora in corso la copia dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, pc e telefonini, condotta dalla squadra reati informatici.

Da una serie di elementi acquisiti nelle indagini dei pm di Milano Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, condotte dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf, emerge “l’ipotesi che il Fondo Elliott conservi attualmente il controllo sostanziale della società Ac Milan, laddove all’Autorità di vigilanza Figc sarebbe, invece, stata rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore del Fondo Redbird” di Gerry Cardinale nel 2022. Lo scrivono i pm nel decreto di perquisizione a carico dei quattro indagati, tra cui l’ad Giorgio Furlani.

Emergono, inoltre, altri dettagli contenuti nel decreto di perquisizione. Dalle analisi da parte della Gdf di un “documento denominato ‘Ac Milan Investor Presentation'”, tra i vari atti acquisiti nell’indagine, verrebbe confermato “che il ‘vendor loan'”, ossia il prestito del venditore, “sottoscritto tra RedBird e Elliott” per la cessione del Milan, “garantisca a quest’ultimo fondo d’investimento la proprietà di parte della società Ac Milan”. Un’analisi effettuata dagli investigatori anche in relazione alle voci di vendita di parte delle azioni del club “ad investitori del mondo arabo“, con cui “sarebbero già intercorse le prime interlocuzioni” il 19 dicembre scorso. Non solo. Un altro particolare evidenziato è un verbale di assemblea trasmesso alla Figc nel quale “risultavano estromesse le parti” in cui il rappresentante di Blue Skye, ex socio di minoranza di Elliott, “invitava il presidente del Milan a chiarire se vi fossero trattative in corso con riguardo alla vendita della società”.

“In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria Sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente AD del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente”. E’ quanto fa sapere il club rossonero dopo la perquisizione di oggi della Gdf.

 

COSA DICE L’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO UEFA

Per garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club (ovvero UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League), si applicano i seguenti criteri:

a. Nessun club partecipante a una competizione per club UEFA può, direttamente o indirettamente:

a1. detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA;

a2. essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club UEFA;

a3. essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA;

a4.  non hanno alcun potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante ad una competizione per club UEFA.

b. Nessuno può essere coinvolto contemporaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante ad una competizione per club UEFA.

c. Nessuna persona fisica o giuridica può avere controllo o influenza su più di un club partecipante a una competizione per club UEFA, tale controllo o influenza viene definito in questo contesto come:

c1. detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;

 c2. avere il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del club;

  c3. essere un azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club;

c4. poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club.

5.02
Se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di essi può essere ammesso a una competizione per club UEFA, in conformità con i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente):

a. il club che si qualifica per merito sportivo alla competizione per club UEFA più prestigiosa (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League);

b. il club che si è classificato al primo posto nel campionato nazionale e che dà accesso alla relativa competizione per club UEFA;

c. il club la cui associazione si trova al primo posto nell’elenco di accesso

5.03
I club non ammessi verranno sostituite ai sensi del paragrafo 4.09 (La squadra non ammessa alla competizione viene sostituita dalla seconda squadra meglio classificata nel massimo campionato nazionale della stessa federazione, a condizione che la nuova squadra soddisfi i criteri di ammissione. In questo caso l’elenco di accesso viene adeguato di conseguenza)

5.04
Questo articolo non si applica se uno dei casi elencati al paragrafo 5.01 si verifica tra un club direttamente qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League e uno qualificato a qualsiasi fase della UEFA Europa Conference League.

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