Serie A

Caso Fagioli, cosa dice l’articolo 24 CGS sul divieto di scommesse: previsto anche un obbligo di denuncia

Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli, Juventus - Foto LiveMedia/Luca Diliberto

Un nuovo caso nel bel mezzo di una pausa nazionali di Serie A. Stando a quanto riportano AdnKronos e LaPresse, il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli sarebbe già stato interrogato dalla procura federale della Figc nell’ambito del fascicolo aperto dalla Procura di Torino su presunte scommesse su piattaforme online illegali. Giocare d’azzardo non è reato, a patto che lo si faccia su piattaforme legali. Poi c’è il profilo sportivo. L’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc precisa che è fatto divieto “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico” di “effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”.

Insomma, ogni sportivo non può scommettere sulla disciplina che pratica. “La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”, si legge al comma 3. Non solo. Previsto anche un obbligo di denuncia. I “soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00″.

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