Calcio

Scommesse, indagati anche Zaniolo e Tonali: cosa dice l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva

Sandro Tonali Newcastle
Sandro Tonali - Foto LiveMedia/Nderim Kaceli

Dopo Nicolò Fagioli, anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali finiscono nel mirino della Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse su piattaforme illegali che in questo caso coinvolgono calciatori, che se hanno scommesso sul calcio vanno anche a violare le norme sul piano sportivo. Come per il centrocampista della Juventus, il rischio, se verranno provate delle scommesse sul calcio da parte dei due giocatori ora in Premier League con le maglie rispettivamente di Aston Villa e Newcastle, è quello di una multa salata fino a una squalifica della durata massima di tre anni, che sarebbe applicabile anche in territorio inglese.

Nel dettaglio, l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc precisa che è fatto divieto “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico” di “effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”.

E’ consentito agli sportivi puntare su eventi di altre discipline, ma è vietato giocare sul proprio sport, oltre che su piattaforme illegali (ma qui interviene la giustizia ordinaria): “La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00”, recita il comma 3.

E poi c’è l’obbligo di denuncia: “soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00″.

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