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Calciopoli: Tar del Lazio respinge ricorso Antonio Giraudo per difetto di giurisdizione

Antonio Giraudo
Antonio Giraudo - Foto IPA

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Antonio Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus, per difetto di giurisdizione. L’ex dirigente bianconero, che si era rivolto alla giustizia amministrativa per gli sviluppi della vicenda Calciopoli, per la quale è stato radiato dalla Figc, aveva chiesto tramite i propri legali di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione di incompatibilità della legge 280/2003, che disciplina la giustizia sportiva secondo il criterio della specificità dello sport, fatto che non segue i principi di diritto comunitario. Ma il responso è: inammissibile e non sono state ancora rese note le motivazioni. Nei prossimi giorni arriveranno anche le sentenze legate ai ricorsi proposti da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, discussi in quello stesso giorno.

A LaPresse parla l’avvocato Rosboch, legale di Giraudo: “L’incongruenza logica è che noi arriviamo dal giudice ordinario, si crea un evidente cortocircuito. La cosa illogica è che in questo giudizio sono state fatte letteralmente le stesse conclusioni del giudice ordinario all’epoca. La verità è una, che in 18 anni di giudizi non c’è stato un giudice che ha avuto il coraggio di entrare nel merito delle vicende, ma abbiamo collezionato otto inammissibilità, otto difetti di giurisdizione. Un cortocircuito giuridico. Ho sentito Dupont, è arrabbiato, ha detto che è incredibile. Non si vuole affrontare il merito”.

Queste le motivazioni rese note venerdì mattina: “Non ci sono dubbi circa la sussistenza della giurisdizione ordinaria. In questo senso ha avuto modo di esprimersi una consolidata giurisprudenza di legittimità. Si è, in definitiva, del tutto al di fuori della materia – rimessa alla giurisdizione esclusiva di questo Giudice amministrativo – attinente alla contestazione dei provvedimenti adottati dagli Organi della Giustizia sportiva. Risulta evidente come la doglianza sull’ineffettività della tutela conformata dal sistema nazionale della giustizia sportiva, in comparazione con diritto dell’Ue, deve essere trattata dal Giudice amministrativo in sede esclusiva, ma questo laddove a monte si chieda di invalidare il provvedimento sanzionatorio. In questo caso non si discute in alcun modo dei provvedimenti sanzionatori né è stato chiesto a questo giudice di annullarli, essendo la domanda limitata alla sola responsabilità dello Stato”.

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