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In attesa della nuova stagione, la composizione dei vari campionati professionistici si sta definendo sempre più nelle aule di tribunale. Una delle notizie del giorno è il ricorso accolto dal Tribunale Federale Nazionale in favore del Novara, che aveva impugnato i criteri per il ripescaggio in Serie B. Adesso i piemontesi balzano così in testa alla graduatoria di ripescaggio, una posizione che sarebbe molto vantaggiosa visti i drammi sportivi che si sono consumati a Bari e Cesena nelle ultime ore.
Il tutto è stato comunicato con una nota ufficiale:
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Nicola Terra, si è riunito il giorno 17.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:
(258) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA DOTT. MASSIMO DE SALVO, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL CU N. 54 DEL 30.5.2018 RELATIVAMENTE AI CRITERI DI RIPESCAGGIO NELLE CATEGORIE PROFESSIONISTICHE.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, annulla la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al CU n. 54 DEL 30.5.2018 nella parte in cui a pag. 14, punto D.4 del CU sopra richiamato, si legge che “le Società che hanno scontato nelle s.s. 15-16, 16-17 e 17-18 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico”. Si rimanda alla pubblicazione di ulteriore Comunicato Ufficiale per le motivazioni del presente provvedimento. Nulla per la tassa.