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Arriva la decisione del giudice sportivo per Udinese-Salernitana, la partita non giocata nella diciannovesima giornata per il blocco imposto ai campani dall’Asl a causa di casi di Covid. I friulani, che si erano presentati regolarmente in campo, hanno ottenuto il 3-0 a tavolino, mentre per i granata c’è anche un punto di penalizzazione in classifica. Il club di Iervolino potrà adesso fare ricorso alla Corte Figc d’Appello, in caso di mancato accoglimento ci sarà la carta del Collegio di Garanzia dello Sport.
Le motivazioni: “Il Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza a verificare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione in Udine, Dacia Arena, della Salernitana per la disputa dell’incontro di campionato 2021/22 Udinese – Salernitana come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 21 dicembre 2021, alle ore 18.30, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per mancata presentazione di una squadra, nella specie appunto la U.S. Salernitana, derivando in altri termini dalla mancata presentazione per disputare l’incontro l’applicazione in automatico delle richiamate sanzioni, salva solamente la eventuale dimostrazione della sussistenza della ‘forza maggiore’. Non possono sfuggire dalla naturale rilevanza alcuni elementi fattuali, che emergono dal carteggio di interlocuzioni via mail tra U.S. Salernitana e ASL di Salerno. In particolare le interlocuzioni tenute via mail il giorno 20 dicembre 2021 dalla società con la ASL di Salerno, non denotano di certo un atteggiamento massimamente propenso ad effettuare la trasferta, seppur con le dovute garanzie e il rispetto dei Protocolli sanitari federali validati dall’Autorità sanitaria statale. Al punto da far ritenere che il provvedimento interdittivo da parte della ASL, col passare del tempo sempre meno “imprevedibile”, fosse in qualche modo “auspicato” (se non direttamente sollecitato) dalla società reclamante, come può ricavarsi anche dalle mail inviate dalla società sportiva alle strutture sanitarie responsabili nelle ore tardo-serali e notturne sempre del giorno 20 dicembre una volta emersi un secondo caso di positività tra i tesserati e una situazione di sospetto per un componente dello staff tecnico, a cui sopravveniva, il provvedimento finale n. 1145U della ASL di Salerno, recante la “sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad aventi sportivi”, unitamente all’isolamento obbligatorio dei soggetti positivi e all’osservanza della quarantena per tutti i contatti stretti. Non risulta, in definitiva, che la società reclamante abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea in luogo del charter), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività , nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative e, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta”.
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