Serie A

Serie A, giudice sportivo: un turno a Landucci, 15.000 euro di ammenda alla Juventus

Marco Landucci
Marco Landucci, Juventus - Foto LiveMedia/Luca Rossini

Il Giudice Sportivo, dopo la trentunesima giornata di Serie A, ha sanzionato la Juventus con un’ammenda di 15.000 euro “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Inoltre, sempre per la società bianconera, inflitto un turno di squalifica al vice di Allegri, Marco Landucci “per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allena-tore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Ammenda di 10.000 euro alla Roma “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco due fumogeni che, in un caso, al 30° del secondo tempo, costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Ammenda di 8.000 euro alla Sampdoria “per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Tra i giocatori, squalificati Faraoni (Verona) e Sernicola (Cremonese).

Tutte le sanzioni alle società

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di ga-ra; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato rei-teratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei so-stenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto e sul ter-reno di giuoco due fumogeni che, in un caso, al 30° del secondo tempo, costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; san-zione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenito-ri, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumo-geni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni mi-nuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni, per avere, inoltre, intonato cori insultanti nei con-fronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria av-versaria due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero di carattere territoriale nei confronti di altra tifoseria.

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