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La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, presieduta da Dante D’Alessio, ha preso una clamorosa decisione che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi di Siena. E’ stato infatti annullato il procedimento sportivo celebre per aver portato la revoca in sede federale dei titoli sportivi 2012 e 2013 della Mens Sana Basket (due campionati, due Coppe Italia e una Supercoppa). Il processo per frode sportiva che aveva portato alla radiazione del massimo dirigente Ferdinando Minucci e all’inibizione per tre anni per gli altri dirigenti Serpi, Finetti, Lazzeroni e Anselmi riparte dunque da zero: il procedimento torna al primo grado.
Ecco la sentenza integrale:
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Nei giudizi iscritti:
– al R.G. ricorsi n. 4/2017, presentato, in data 23 gennaio 2017, dalla sig.ra Olga Finetti contro la decisione della Corte Federale d’Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 (C.F. n. 21), notificata il giorno seguente, con cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile dell’illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), 3 e 16 del Regolamento di Giustizia FIP e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, punita con la sanzione dell’inibizione per tre anni (fino al 7 ottobre 2017);
– al R.G. ricorsi n. 5/2017, presentato, in data 26 gennaio 2017, dal sig. Ferdinando Minucci contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi e della Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione n. 21 della Corte d’Appello Federale della FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione di primo grado endofederale, il ricorrente ha subito la sanzione della radiazione dalla FIP, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della FIP, per l’asserita violazione dell’art. 59, commi 1b) e 3, del Regolamento di Giustizia della FIP;
– al R.G. ricorsi n. 8/2017, presentato, in data 1° febbraio 2017, dalla sig.ra Paola Serpi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché contro i sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Cesare Lazzaroni, Luca Anselmi e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l.,I, per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP (n. 21, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017), con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, nei confronti della ricorrente, la sanzione dell’inibizione pari ad 3 anni (fino al 7 ottobre 2019) per l’asserita violazione dell’art. 59, commi 1, lett. b) e 3, nonché dell’art. 16 del Regolamento di Giustizia FIP;
– al R.G. ricorsi n. 9/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Luca Anselmi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del Giudice di prime cure, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019, per l’asserita violazione degli artt. 1, 59, comma 1, lett. b) e 3, nonché dell’art. 5 del Regolamento di Giustizia della FIP; Pag 2
– al R.G. ricorsi n. 10/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, dal sig. Cesare Lazzeroni contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi e delle società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 – C.F. n. 21 – comunicata il 4 gennaio u.s., con la quale il ricorrente stesso è stato ritenuto responsabile dell’illecito di cui agli artt. 1, 59, comma 1, lett. b), e 3, del Regolamento di Giustizia FIP e, per l’effetto, punito con la sanzione dell’inibizione per anni 3, fino al 7 ottobre 2019;
– al R.G. ricorsi n. 13/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S., in persona del rappresentante pro tempore, Antonio Saccone, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, notificata il giorno seguente, con cui, a conferma della decisione del giudice di primo grado, sono stati revocati alla ricorrente i titoli sportivi conseguiti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 (scudetti), la Coppa Italia 2012 e 2013, nonché la Supercoppa 2013;
– all’istanza di remissione in termini e contestuale differimento di udienza, depositata davanti al Collegio di Garanzia, in data 24 febbraio 2017, dall’avv. Daniela Nardo, nell’interesse della società Mens Sana Basket 1871 a .r.l., in relazione al ricorso della medesima società , allegato alla suddetta istanza e iscritto al R.G. n. 27/2017, avverso la sentenza della Corte d’Appello Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, n. 21, pubblicata con C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, comunicata in data 4 gennaio 2017, con cui è stata integralmente confermata – in riferimento alla società de qua – la sentenza del Tribunale Federale FIP del 7 ottobre 2016, con la quale sono stati revocati i titoli sportivi nei confronti della società Mens Sana Basket S.p.A.
Conferma la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva. Annulla le decisioni di primo e di secondo grado endofederali e rinvia al Giudice di primo grado. Spese compensate.
DISPONE
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, nelle camere di consiglio dell’11 e del 18 aprile 2017.
Coni.it