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Ci sono nuovi deferimenti in conseguenze ad un altro caso di calcioscommesse, che questa volta coinvolge principalmente le squadre del Catania.
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare) i tesserati Antonino Pulvirenti, Daniele Carri (all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Direttore Sportivo della società etnea), Piero Di Luzio (titolare di un contratto con la società Genoa Cricket Football Club) e Fernando Antonio Arbotti (Agente di Calciatori) e la società Calcio Catania Spa per responsabilità diretta e oggettiva in relazione a due gare del campionato di Serie B 2014/15. Per Brescia-Catania disputata il 9 maggio 2015, la Procura Federale ravvisa la “violazione di cui all’art. 1bis comma 1 del C.G.S., per avere ognuno nelle rispettive qualità , in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, violato i doveri di lealtà , probità e correttezza”; per Bologna-Catania disputata il 27 aprile 2015, viene invece rilevata la presunta violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, “per avere, ognuno nelle rispettive qualità sopra indicate, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra i quali M. F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del Bologna allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva”.