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Ricorso Lombardia zona rossa, sentenza Tar Lazio: “Non luogo a provvedere”

Attilio Fontana, governatore Lombardia - Foto Redazionale2000 via CC 4.0

Il presidente Riccardo Savoia della sezione terza quater del Tar del Lazio ha dichiarato poco fa “il non luogo a provvedere” sul ricorso presentato dalla Regione Lombardia sulla zona rossa come effetto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della difesa della stessa regione. “Vista la istanza – si legge nel provvedimento – con cui la difesa della Regione rinunciava alla domanda cautelare, informando che: – medio tempore, a seguito della richiesta formulata dalla Regione ricorrente, la Cabina di Regia, con verbale del 22 gennaio 2021, comunicava che “in forza di un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 [da parte della Regione Lombardia] con revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi dati relativi alla “data inizio sintomi” ed allo “stato clinico” che determinano una riduzione del numero di casi notificati dalla regione stessa come sintomatici, la modifica impatta sul calcolo del valore Rt basato sulla data inizio sintomi al giorno 30 dicembre 2020 che, al ricalcolo, risulta pari a 0.88 (CI: 0.84-0.92)”;

– a valle di tale rivalutazione il Ministero della Salute, con Ordinanza 23 gennaio 2021, disponeva che “alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto e, conseguentemente, cessano gli effetti dell’ordinanza 16 gennaio 2021, richiamata in premessa”; considerato, allora, che in forza della suddetta ordinanza, è venuto meno l’interesse coltivato dalla ricorrente con l’istanza cautelare posta in calce al ricorso introduttivo, come del resto rappresentato dalla conseguente dichiarazione, restando riservata alla cognizione del merito la delibazione della domanda ricorsuale”, per questi motivi “dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda ex art.56 cpa”

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